Ripartizione delle spese condominiali: millesimi, inquilino, spese straordinarie e morosi
Come si ripartiscono le spese condominiali: art. 1123 c.c. e millesimi, cosa paga l'inquilino, spese straordinarie e fondo speciale, prescrizione e morosità.

«Perché devo pagare io?» è la domanda che accompagna ogni rendiconto. Le regole sulla ripartizione delle spese sono poche, ma ogni condominio le applica con le proprie tabelle e il proprio regolamento. Ecco le basi che servono allo studio per rispondere in modo chiaro, con i casi più frequenti.
Guida informativa. Regolamento, tabelle millesimali e contratti di locazione possono prevedere criteri diversi: nei casi dubbi serve una verifica specifica.
La regola base: art. 1123 c.c.
L’art. 1123 del Codice civile prevede tre criteri:
- Valore della proprietà. Le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per i servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate si dividono in proporzione ai millesimi, salvo diversa convenzione.
- Uso diverso. Se le cose sono destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese si dividono in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
- Utilità parziale. Se un edificio ha più scale, cortili o impianti che servono solo una parte, le spese sono a carico del gruppo che ne trae utilità.
Le tabelle millesimali traducono questi criteri in numeri e vanno allegate al regolamento.
Vedi anche le voci del glossario art. 1123 c.c. e millesimi.
Le regole speciali
| Spesa | Norma | Criterio |
|---|---|---|
| Scale e ascensori | Art. 1124 c.c. | Metà in base ai millesimi, metà in proporzione all’altezza del piano |
| Solai tra due piani | Art. 1125 c.c. | Struttura a metà; pavimento a chi sta sopra, intonaco a chi sta sotto |
| Lastrico solare di uso esclusivo | Art. 1126 c.c. | Un terzo a chi lo usa, due terzi ai condòmini coperti |
| Riscaldamento con contabilizzazione | D.Lgs. 102/2014 e tabelle | Quota a consumo e quota fissa |
Per i casi legati a infiltrazioni e perdite vedi la guida infiltrazioni in condominio: chi paga.
Inquilino o proprietario?
Salvo patto contrario nel contratto, l’art. 9 della legge 392/1978 pone a carico dell’inquilino gli oneri accessori:
- pulizia delle parti comuni;
- funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore;
- acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento;
- spurgo di pozzi neri e latrine;
- altri servizi comuni;
- il 90% delle spese di portineria.
Restano al proprietario le spese straordinarie (rifacimento della facciata, sostituzione dell’ascensore, lavori sul tetto) e tutto ciò che riguarda la conservazione dell’immobile. Per altre voci, come il compenso dell’amministratore, conta quanto previsto dal contratto di locazione e dagli eventuali accordi territoriali.
Attenzione: verso il condominio risponde il proprietario. Lo studio chiede le quote al proprietario, che poi le recupera dall’inquilino secondo il contratto.
Spese straordinarie e fondo speciale
Per la manutenzione straordinaria e le innovazioni, l’art. 1135, n. 4, c.c. prevede che l’assemblea costituisca un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se il contratto lo prevede, il fondo può essere costituito per gradi, in base agli stati di avanzamento.
Le maggioranze per approvare i lavori sono quelle dell’art. 1136 c.c.: per le riparazioni straordinarie di notevole entità servono la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore. La tabella completa è nella guida su quorum e maggioranze.
In breve nel glossario: fondo speciale.
Chi compra e chi vende
Chi vende resta obbligato in solido con chi compra per i contributi maturati fino a quando non trasmette all’amministratore copia autentica dell’atto (art. 63 disp. att. c.c.). Chi compra risponde in solido dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente. Per questo conviene che lo studio comunichi a chi vende e a chi compra la situazione dei pagamenti prima del rogito.
Morosità e prescrizione
- L’amministratore deve agire per la riscossione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è esigibile, salvo dispensa dell’assemblea (art. 1129 c.c.).
- Può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato (art. 63 disp. att. c.c.).
- Se la mora dura sei mesi, può sospendere il condòmino moroso dai servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63 disp. att. c.c.).
- Le rate periodiche si prescrivono di regola in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.).
La situazione dei singoli morosi non va diffusa ad altri condòmini fuori dalle sedi previste: niente elenchi in bacheca o nei gruppi WhatsApp.
Riepilogo delle norme nella voce morosità condominiale.
Le domande sulle rate, senza telefonate
Scadenze, importi delle rate, IBAN del conto condominiale: sono tra le domande più frequenti allo studio, come abbiamo visto nella guida sulle 20 domande dei condòmini. Con Limeline lo studio inserisce queste informazioni per ogni condominio e l’assistente risponde su WhatsApp a qualsiasi ora; le domande sulla situazione personale dei pagamenti, invece, passano allo studio o all’area riservata del gestionale. Per provarlo, chiama l’assistente dal sito.
Domande frequenti
Come si dividono le spese condominiali?
Secondo l'art. 1123 c.c., in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, cioè ai millesimi delle tabelle, salvo diversa convenzione. Per le cose che servono in misura diversa si paga in proporzione all'uso, e per le parti che servono solo un gruppo di condòmini paga solo quel gruppo.
Quali spese condominiali paga l'inquilino?
Salvo patto contrario, l'art. 9 della legge 392/1978 pone a carico del conduttore le spese per pulizia, funzionamento e ordinaria manutenzione dell'ascensore, acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, spurgo e altri servizi comuni, e il 90% delle spese di portineria. Le spese straordinarie restano del proprietario.
Il condominio può chiedere le spese direttamente all'inquilino?
Di regola no: verso il condominio è obbligato il proprietario. È il proprietario che poi chiede all'inquilino le quote a suo carico secondo il contratto di locazione.
In quanto tempo si prescrivono le spese condominiali non pagate?
Le rate periodiche si prescrivono di regola in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). L'amministratore deve comunque agire per la riscossione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è esigibile, salvo dispensa dell'assemblea (art. 1129 c.c.).
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