Art. 1123 codice civile: come si ripartiscono le spese condominiali
L'art. 1123 del Codice civile stabilisce come si dividono le spese per le parti comuni: in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, cioè ai millesimi, salvo diversa convenzione; in proporzione all'uso, se le cose servono i condòmini in misura diversa; solo tra i condòmini che ne traggono utilità, se servono una parte dell'edificio.
In pratica per lo studio
L’art. 1123 è il criterio di base per costruire ogni riparto:
- comma 1, valore: spese per conservazione e godimento delle parti comuni, servizi nell’interesse comune e innovazioni deliberate, in proporzione ai millesimi;
- comma 2, uso: per le cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, in proporzione all’uso che ciascuno può farne;
- comma 3, utilità: se l’edificio ha più scale, cortili o impianti destinati a servire una parte, le spese sono a carico del gruppo che ne trae utilità.
Accanto all’art. 1123 ci sono le regole speciali per scale e ascensori (art. 1124), solai (art. 1125) e lastrici solari (art. 1126).
Esempio
Un condominio con due scale, A e B, deve riparare l’ascensore della scala B. Per l’art. 1123, comma 3, la spesa è a carico dei soli condòmini della scala B, ripartita secondo i criteri dell’art. 1124 o la tabella specifica dell’ascensore. Per altri esempi vedi la guida sulla ripartizione delle spese condominiali.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 1123 del Codice civile?
Prevede tre criteri: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per i servizi e per le innovazioni si dividono in base ai millesimi; se le cose servono in misura diversa, in proporzione all'uso; se servono solo una parte dell'edificio, sono a carico di chi ne trae utilità.
Si può derogare all'art. 1123?
Sì, la norma fa salva la diversa convenzione: un regolamento contrattuale o un accordo tra tutti i condòmini può prevedere criteri diversi. Una semplice delibera a maggioranza, invece, non può modificare stabilmente i criteri di legge.