Morosità in condominio: cosa deve fare l'amministratore con chi non paga
La morosità condominiale è il mancato pagamento, da parte di un condòmino, delle quote di spesa approvate. L'amministratore deve agire per la riscossione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo dispensa dell'assemblea, e può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato.
In pratica per lo studio
Le norme principali da tenere presenti:
- sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per agire, salvo dispensa (art. 1129 c.c.);
- decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato (art. 63 disp. att. c.c.);
- sospensione dei servizi separabili dopo sei mesi di mora (art. 63 disp. att. c.c.);
- comunicazione ai creditori del condominio che lo chiedono dei dati dei condòmini morosi; i creditori devono agire prima contro i morosi (art. 63 disp. att. c.c.);
- prescrizione di regola quinquennale per le rate periodiche (art. 2948, n. 4, c.c.).
La situazione dei singoli non va diffusa: niente elenchi dei morosi in bacheca o nei gruppi WhatsApp.
Esempio
L’esercizio si chiude il 31 dicembre e un condòmino non ha pagato tre rate. Entro il 30 giugno successivo, salvo dispensa dell’assemblea, lo studio avvia il recupero con decreto ingiuntivo. Se la mora supera i sei mesi, può valutare la sospensione dei servizi comuni separabili. Per le regole generali vedi la guida sulla ripartizione delle spese condominiali.
Domande frequenti
Entro quando l'amministratore deve agire contro i morosi?
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore deve agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è compreso (art. 1129, comma 9, c.c.). Non farlo può essere una grave irregolarità.
Si possono sospendere i servizi al condòmino moroso?
In caso di mora protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63 disp. att. c.c.). Sulla sospensione di servizi essenziali, come acqua o riscaldamento, la giurisprudenza è prudente: conviene valutare caso per caso.