Fondo speciale per lavori straordinari in condominio: quando è obbligatorio
Il fondo speciale è la somma che l'assemblea deve costituire quando delibera opere di manutenzione straordinaria o innovazioni. Secondo l'art. 1135, n. 4, c.c. deve essere di importo pari all'ammontare dei lavori; se il contratto lo prevede, può essere costituito in modo graduale, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
In pratica per lo studio
Quando l’assemblea approva lavori straordinari, il verbale dovrebbe contenere:
- l’importo dei lavori e quindi del fondo;
- la ripartizione tra i condòmini, con la tabella usata;
- le scadenze dei versamenti, coordinate con i pagamenti all’impresa.
Il fondo tutela il condominio e l’impresa: i lavori partono con le somme disponibili, e lo studio non deve inseguire i pagamenti a cantiere aperto. Le maggioranze per approvare i lavori sono nella guida su quorum e maggioranze.
Esempio
L’assemblea approva il rifacimento della facciata per 120.000 euro, con pagamenti all’impresa in quattro stati di avanzamento. Il fondo speciale viene costituito in quattro rate da 30.000 euro complessivi ciascuna, ripartite secondo i millesimi, ognuna da versare prima della corrispondente fase dei lavori.
Domande frequenti
Il fondo speciale è obbligatorio?
Sì, per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni l'art. 1135, n. 4, c.c. prevede che l'assemblea costituisca obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
Si può versare il fondo speciale a rate?
Se il contratto con l'impresa prevede il pagamento graduale in base all'avanzamento dei lavori, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. I tempi delle rate vanno deliberati dall'assemblea.