Quorum e maggioranze in assemblea condominiale: la tabella per prima e seconda convocazione
Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea di condominio (art. 1136 c.c.): prima e seconda convocazione, nomina dell'amministratore, lavori, innovazioni.

Contare bene teste e millesimi è la prima cosa che si fa all’inizio di ogni assemblea, e uno degli errori più costosi se sbagliato: una delibera approvata senza la maggioranza giusta si può impugnare. Ecco le regole dell’art. 1136 del Codice civile, in una tabella da tenere a portata di mano.
Guida informativa. Il regolamento non può derogare alle maggioranze di legge; per casi particolari (supercondominio, condominio parziale, leggi speciali) serve una verifica specifica.
Due conti: teste e valore
Ogni soglia si misura su due grandezze:
- le teste: il numero di condòmini (un proprietario di più unità conta una volta);
- il valore: i millesimi di proprietà, secondo le tabelle.
Una maggioranza è raggiunta solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte.
Cosa sono e come si leggono: millesimi e tabelle millesimali.
Quorum costitutivo
| Teste | Valore | |
|---|---|---|
| Prima convocazione | Maggioranza dei partecipanti al condominio | Almeno due terzi del valore dell’edificio |
| Seconda convocazione | Almeno un terzo dei partecipanti al condominio | Almeno un terzo del valore |
La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima e va fissata entro dieci giorni dalla medesima (art. 1136, comma 3).
Quorum deliberativo
| Tipo di delibera | Maggioranza richiesta |
|---|---|
| Delibere ordinarie, prima convocazione | Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore |
| Delibere ordinarie, seconda convocazione | Maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore |
| Nomina e revoca dell’amministratore, liti attive e passive su materie che esorbitano dalle sue attribuzioni, riparazioni straordinarie di notevole entità, ricostruzione dell’edificio | Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore, in ogni convocazione (art. 1136, comma 4) |
| Innovazioni per eliminazione di barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi e altre dell’art. 1120, comma 2 | Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore |
| Innovazioni dell’art. 1120, comma 1 | Maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore (art. 1136, comma 5) |
| Approvazione del regolamento assembleare | Maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore |
| Modifica di clausole contrattuali del regolamento | Di regola tutti i condòmini |
Alcune materie hanno regole proprie in leggi speciali (ad esempio alcuni interventi edilizi agevolati): in quei casi va controllata la norma specifica.
Deleghe e conflitti di interesse
- Il condòmino può farsi rappresentare con delega scritta (art. 67 disp. att. c.c.).
- Se i condòmini sono più di venti, un delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore.
- All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.
- I rappresentati contano come presenti sia per il quorum costitutivo sia per quello deliberativo.
Errori frequenti
- Contare solo i millesimi e non le teste, o viceversa.
- Seconda convocazione lo stesso giorno della prima.
- Usare la maggioranza ordinaria per nominare l’amministratore in seconda convocazione: servono comunque i 500 millesimi.
- Verbale incompleto: senza i nomi dei presenti, i millesimi e i voti di ciascuno, è difficile difendere la delibera.
Cosa deve risultare dal verbale
- presenti e rappresentati, con i millesimi;
- verifica del quorum costitutivo;
- per ogni delibera: favorevoli, contrari e astenuti, con i millesimi;
- dichiarazioni a verbale richieste dai condòmini.
Una delibera può essere impugnata dai dissenzienti, astenuti o assenti nei termini dell’art. 1137 c.c. Per la convocazione vedi la guida si può convocare l’assemblea su WhatsApp?; per la nomina, nomina e revoca dell’amministratore.
Trovi un fac simile di verbale già impostato con presenti, millesimi e voti, e il modulo di delega.
Meno domande prima dell’assemblea
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Domande frequenti
Che cos'è il quorum in un'assemblea di condominio?
È il numero minimo di condòmini e di millesimi necessario perché l'assemblea sia validamente costituita (quorum costitutivo) o perché una delibera sia approvata (quorum deliberativo). Le soglie sono fissate dall'art. 1136 c.c.
Quali sono le maggioranze in seconda convocazione?
L'assemblea è valida con almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore. Le delibere ordinarie sono approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Con quale maggioranza si nomina l'amministratore?
Con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi), sia in prima sia in seconda convocazione (art. 1136, comma 4, c.c.). La stessa maggioranza serve per la revoca e per le riparazioni straordinarie di notevole entità.
Le deleghe contano per il quorum?
Sì, il condòmino rappresentato per delega conta come presente. L'art. 67 disp. att. c.c. prevede la delega scritta e, se i condòmini sono più di venti, un delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. All'amministratore non possono essere conferite deleghe.
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