Parti comuni del condominio: quali sono, chi le gestisce e chi paga
Le parti comuni sono le parti dell'edificio che appartengono a tutti i condòmini in proporzione ai millesimi, come tetto, facciata, scale, cortile, ascensore e impianti fino alla diramazione verso le singole proprietà. Sono elencate dall'art. 1117 c.c., salvo diverso titolo. Ogni condòmino può usarle senza alterarne la destinazione e senza impedirne l'uso agli altri.
In pratica per lo studio
Quasi ogni segnalazione dei condòmini parte da una domanda: è una parte comune o privata? Da lì dipendono chi interviene e chi paga.
- Comune: lo studio avvisa il fornitore e la spesa si ripartisce secondo l’art. 1123 c.c.
- Privata: lo studio lo dice al condòmino, che provvede da sé, salvo danni ad altre unità o a parti comuni.
Il confine più frequente è quello degli impianti: comuni fino alla diramazione, privati dopo. Lo vediamo nelle guide su perdita d’acqua e infiltrazioni.
Esempio
Il citofono non suona in tutta la scala B: è un guasto della pulsantiera o dell’alimentatore comune, e lo studio avvisa il tecnico a spese del condominio. Se invece non funziona solo l’apparecchio dentro un appartamento, la riparazione è di regola del proprietario.
Domande frequenti
Un condòmino può usare da solo una parte comune?
Può usarla, anche in modo più intenso degli altri, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso (art. 1102 c.c.). Per usi esclusivi stabili serve un titolo o una decisione dei condòmini.
Chi decide sui lavori nelle parti comuni?
L'assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. L'amministratore cura la manutenzione ordinaria e può disporre i lavori straordinari urgenti, riferendone alla prima assemblea (art. 1135 c.c.).