Art. 1126 codice civile: lastrico solare di uso esclusivo, chi paga

Art. 1126 c.c.Art. 1126 c.c.

L'art. 1126 del Codice civile regola le spese del lastrico solare di uso esclusivo di un condòmino: per riparazioni e ricostruzioni, chi ne ha l'uso esclusivo paga un terzo della spesa; gli altri due terzi sono a carico dei condòmini dell'edificio o della parte di edificio a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione al valore delle loro proprietà.

Alina Voroncova · 31 ottobre 2026

In pratica per lo studio

L’art. 1126 si applica quando un lastrico solare o un terrazzo che fa da copertura è di uso esclusivo di un condòmino, ad esempio il terrazzo dell’attico. Lo studio lo usa soprattutto per:

  • ripartire le spese di impermeabilizzazione e rifacimento della copertura;
  • gestire le infiltrazioni negli appartamenti sottostanti;
  • distinguere tra struttura e impermeabilizzazione (che fanno da copertura, art. 1126) e pavimentazione e arredi (che restano di chi usa il terrazzo).

Esempio

Il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo dell’attico costa 30.000 euro e il terrazzo copre gli appartamenti della scala A. Il proprietario dell’attico paga 10.000 euro (un terzo); i restanti 20.000 euro si dividono tra i condòmini della scala A secondo i millesimi, compreso lo stesso proprietario dell’attico per la sua quota. Altri casi sono nella guida infiltrazioni in condominio: chi paga.

Domande frequenti

Cosa dice l'art. 1126 del Codice civile?

Che quando l'uso del lastrico solare non è comune a tutti i condòmini, chi ne ha l'uso esclusivo contribuisce per un terzo alle spese di riparazione o ricostruzione, e gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione ai millesimi.

L'art. 1126 vale anche per i danni da infiltrazioni?

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9449 del 2016) hanno indicato che dei danni da infiltrazioni dal lastrico di uso esclusivo rispondono insieme il titolare dell'uso e il condominio, con la stessa ripartizione dell'art. 1126, salvo che la causa sia imputabile a uno solo.

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